INTERROGAZIONE n. 129 del 09/02/2016
Interrogazione n.129/10^ di iniziativa del Consigliere M. MIRABELLO recante: "In merito alla soppressione delle sedi provinciali di Protezione Civile di Crotone e Vibo Valentia"

Al Presidente della Giunta regionale -

Premesso che:
con decreto n. 235 del 21 gennaio 2016, recante "Approvazione della nuova Struttura organizzativa della Giunta regionale. Dipartimento Presidenza di cui alla DGR 541 DEL 16 GENNAIO 2015", il Dirigente generale del Dipartimento Presidenza provvedeva ad approvare, anche, la nuova struttura della UOA "Protezione Civile" istituita con DGR 299 del 11.08.2015;
detta organizzazione prevede l'articolazione sul territorio regionale della U.O.A. Protezione Civile in tre Unità Organizzative Territoriali e precisamente: U.O. territoriale Macroarea settentrionale (provincia di Cosenza), U.O. territoriale Macroarea meridionale (provincia di Reggio Calabria) e U.O. territoriale Macroarea centrale (provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia);
l'articolazione sopra descritta, per come formulata, sopprime le sedi provinciali di Crotone e Vibo Valentia;
detta formulazione appare in contrasto con il dettato della LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1997, n. 4 "Legge organica di protezione civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n. 225)" ed in particolare con gli articoli 11 e 20 che, in questa sede, si ritiene opportuno riportare testualmente: Art. 11. Sale Operative Regionali e provinciali l. È istituita, presso gli uffici regionali della Protezione Civile, la "Sala Operativa Regionale" quale sede tecnica di coordinamento e controllo, ai fini dell'attività di Protezione Civile di competenza della Regione. La Sala Operativa è posta alle dirette dipendenze del Dirigente incaricato di Protezione Civile ed è presieduta nel l'arco delle 24 ore. 2. Sono istituite, invece, presso le strutture regionali di Protezione Civile, le Sale Operative Provinciali quali sedi tecniche di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione, controllo e monitoraggio ai fini dell'attività di Protezione Civile di competenza della Regione. Tali Sale Operative sono decentrate sul territorio a livello provinciale e sono collocate nelle sedi delle strutture regionali di Protezione Civile. 3. Le Sale Operative Provinciali sono in costante contatto informatico e telematico tra loro e con la Sala Operativa Regionale e sono presidiate nell’ arco delle 24 ore. La direzione, organizzazione ed il funzionamento della Sala Operativa Provinciale è attribuita ad un Funzionario. 4. Le Sale Operative Provinciali sono collegate con i sistemi regionali di comunicazione, anche attraverso il centro radio regionale esistente, informazione e rilevamento dati e sono dotate delle opportune strumentazioni tecnologiche, telematiche ed informatiche che assicurano, in particolare: - l'organizzazione di una propria banca dati mediante l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati;
- il collegamento in tempo reale con le sedi della Presidenza della Giunta e della Prefettura, con la Sala Operativa del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, con le strutture, anche periferiche, dei Dipartimenti della Giunta regionale prioritariamente interessati alle attività di protezione civile, con gli uffici e le sedi delle Amministrazioni provinciali e locali, con le strutture del Corpo Forestale dello Stato, con le sedi delle Unità locali socio sanitarie, con l'Istituto Nazionale di Geofisica e con le strutture del Servizio Idrografico e Marigrafico Nazionale interessanti il territorio regionale, in modo da consentire, in qualsiasi momento, l'afflusso e la trasmissione di segnalazione di dati e rilevamenti ai fini degli interventi, meglio coordinati, della Protezione Civile. 5. Le Sale Operative sono altresì, fornite delle attrezzature necessarie per il collegamento con banche dati idonee al recepimento ed alla diffusione d'informazioni di specifica utilità. 6. In situazioni di emergenza le Sale Operative assicurano il necessario supporto tecnico ed organizzativo, unitamente agli uffici regionali di protezione civile, per la concreta diramazione delle decisioni e delle direttive del Presidente della Giunta regionale e per il controllo sullo stato dei conseguenti adempimenti. Art. 20 competenze del Servizio di Protezione Civile l. Il Servizio di “Protezione Civile” svolge, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, tramite i Servizi provinciali, le attività di studio, elaborazione, proposizione, indagini e vigilanza necessarie per assicurare, in situazioni ordinarie, la preordinata ed efficiente organizzazione della Regione finalizzata al soddisfacimento delle proprie competenze nella specifica materia e, in situazioni di emergenza, la direzione unitaria degli interventi e la massima efficacia e tempestività degli stessi per la custodia della pubblica e privata incolumità nonché dei beni e dell'ambiente naturale. Al Servizio spetta in particolare il compito di raccordo e coordinamento delle suddette attività. Cura altresì la sorveglianza sulle aree di programma di loro competenza in stretta collaborazione sia con il Comitato tecnico sia con il Comitato istituzionale stabiliti dagli articoli 6 e 4 della legge regionale n. 35/96. 2. Oltre ai compiti che svolgono le Sale Operative, in particolare spettano ai Servizi Provinciali di Protezione Civile: a) la predisposizione, per il territorio riguardante la provincia di competenza dei programmi regionali di previsione e prevenzione e dei piani di emergenza e l'organizzazione degli adempimenti necessari per l'elaborazione e l'aggiornamento Periodico degli stessi;
b) l'espletamento delle incombenze di carattere tecnico, professionale e organizzativo indispensabile per realizzare l'insieme delle attività, degli impegni, degli obblighi a carico della Regione espressamente previsti nei programmi e piani;
c) predispone le proposte per l'assolvimento degli adempimenti procedurali e organizzativi finalizzati all'acquisizione di mezzi, di beni e attrezzature, la formalizzazione dei contratti e delle convenzioni nonché l'affidamento di incarichi e di consulenze;
d) la predisposizione e la realizzazione delle iniziative per la costante assistenza tecnica e organizzativa necessaria consulenza nei confronti delle Amministrazioni locali e di tutte le altre componenti operanti nel territorio regionale;
e) l'organizzazione e gestione di un organico servizio di turni e di reperibilità, lavoro straordinario, servizio mensa o buoni mensa, collegati alla particolare natura di servizio pubblico essenziale riconosciuto dall'articolo 3 dell'allegato A della legge regionale n. 30/1990, ai sensi del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, che coinvolga tutto il personale dalla I alla VIII qualifica funzionale delle strutture regionali di Protezione Civile e che, limitatamente ai periodi di emergenza, venga estesa alle strutture dei Dipartimenti indicati nel 1° comma del successivo articolo 22, in modo da consentire la tempestiva utilizzazione del personale indispensabile per far fronte alle prime esigenze organizzative connesse con l'emergenza;
f) la realizzazione di periodiche iniziative di formazione di informazione, con particolare attenzione alle realtà scolastiche;
g) le attività di segreteria di cui ai precedenti articoli 8, 9 e l O;
h) la collaborazione, con il Servizio Centrale alla predisposizione dei Piani Annuali di Attuazione di cui all'articolo 14;
i) gli adempimenti connessi alla partecipazione delle altre strutture regionali di cui al successivo articolo 22;
j) l'esplicazione, su indicazione del Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, delle incombenze burocratiche previste dal secondo comma dell'articolo 18;
k) l'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui al secondo comma dell'articolo 25;
l) esplica le procedure previste dall'articolo 26, su disposizione del Dirigente del Servizio, per l'attivazione della Sala Operativa, del Comitato regionale per le emergenze e del Comitato Tecnico-Scientifico, al verificarsi di un evento calamitoso;
m) nei casi di emergenza l'effettuazione delle procedure e l'adozione degli atti previsti;
n) la convocazione di periodiche conferenze di servizi con le Amministrazioni provinciali di cui al comma 3 dell'articolo 28;
o) la gestione dei nuclei plurifunzionali di protezione civile di cui al successivo articolo 33;
p) attuazione delle determinazioni e degli indirizzi assunti dal Comitato Regionale di Protezione Civile ai sensi dell'articolo 35;
q) le procedure per il perfezionamento dei contratti urgenti ai sensi dell'articolo 39;
r) la valorizzazione ed il sostegno del volontariato, anche attraverso la promozione della sua partecipazione alle attività regionali di protezione civile;
al di là del contenuto comunque inequivocabile della sopra citata Legge regionale n. 4/1997, le peculiarità dei territori delle province in questione (solo per fare alcuni esempi: la presenza a Crotone di un centro di accoglienza per immigrati tra i più grandi d'Europa, il grave dissesto idrogeologico, ancora lontano dall'essere risolto, che a Crotone come a Vibo Valentia ha generato, anche in anni recenti, danni ingenti ai territori e perdite di vite umane) richiedano, soprattutto in un auspicabile quadro di riforma profonda e rigorosa del settore, un presidio stabile di Protezione Civile.
Per sapere:
se è a conoscenza del sopra citato provvedimento e quali iniziative si intendono intraprendere a salvaguardia dei presidi di protezione civile soppressi.

Allegato:

09/02/2016
M. MIRABELLO